ROMA - Le norme dell'Emilia-Romagna presentano "delle spiccate peculiarità rispetto alle altre simili leggi regionali, sancendo un effetto espulsivo dell’offerta di gioco" tramite apparecchi, che si caratterizza per delle tempistiche applicative che variano da Comune a Comune" e "non è espressamente declinato nell’ambito delle disposizioni dell’atto legislativo, bensì da quella delibera della giunta regionale a cui la legge assegna il compito di 'varare' le modalità operative dei divieti introdotti". Lo rileva l'avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi As.tro, sottolineando che "la normativa regionale dell’Emilia-Romagna sancisce – per il tramite della propria delibera attuativa - la retroattività dell’effetto espulsivo del gioco legale". Tuttavia, "il dubbio di legittimità della delibera di giunta si presenta a dir poco concreto; a ciò si aggiunga come pare verosimile l’innesco di innumerevoli ricorsi avverso gli atti di mappatura e di 'sfratto' che i Comuni hanno emanato (ed emaneranno) tramite i quali si potrà effettuare l’impugnazione collegata (e pertanto tempestiva) della delibera di giunta", continua. "Uno dei percorsi defensionali che ogni operatore potrebbe già autonomamente attivare, pertanto, è costituito dall’accesso agli atti del proprio Comune al fine di comprendere le modalità di misurazione adottate dall’Ente e verificare la corretta aderenza tra i luoghi sensibili censiti e quelli menzionati dalla Legge regionale (soprattutto nel caso di luoghi sensibili aggiunti dal Comune in forza della facoltà all’uopo riconosciuta dalla Legge regionale). Sarebbe, quindi, opportuno far seguire un’istanza tramite la quale richiedere al Comune di indicare le aree residue in cui eventualmente effettuare la de-localizzazione, per poi procedere all’impugnativa dell’ordine di chiusura".
RED/Agipro