ROMA - «La nuova delibera regionale appare a una prima lettura illegittima come le precedenti: non è specificato in alcun modo perché la Pubblica Amministrazione ritenga che il termine massimo di dieci anni concesso come “sanatoria” dall’individuazione di nuovi luoghi sensibili a chi accetta di trasferirsi, dovrebbe essere un periodo congruo per ammortizzare gli investimenti effettuati per delocalizzare». E’ il commento dell’avvocato Filippo Boccioletti, consulente legale As.tro per la Regione Emilia Romagna, che commenta il provvedimento adottato in Regione due giorni fa. Nello specifico, il legale si riferisce alla parte della delibera che riguarda la nascita di nuovi luoghi sensibili (scuole, ospedali, centri sportivi, luoghi di culto, ecc.). In quel caso, un operatore di gioco la cui attività sorge a meno di 500 metri dal nuovo luogo sensibile, deve trasferirsi, anche nel caso abbia già delocalizzato l'attività da poco. La delibera dà facoltà all'operatore di rinviare il trasferimento o la chiusura per un massimo di dieci anni, per ammortizzare gli investimenti effettuati. «L’auspicio comunque è che i Comuni, deputati a dare attuazione alla norma, vista questa nuova previsione dei “dieci anni” - tra l’altro adottata a seguito dei specifici motivi di ricorso sul punto depositati al TAR - vogliano riaprire, per tutti gli operatori coinvolti, i termini per il trasferimento, lasciando agli operatori i tempi adeguati per valutare la convenienza della nuova previsione di sanatoria decennale, valutando altresì la sussistenza o meno sul territorio di luoghi in cui trasferirsi e adottando, se del caso, le dovute varianti al PRG» continua Boccioletti.
Totalmente riscritta dalla Regione tutta la parte relativa alle sanzioni amministrative: «Rimane però il dubbio di fondo: come si può pensare di sanzionare ad oggi attività esercitate del tutto legittimamente sulla base di provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Pubblica Amministrazione leciti e vigenti?» conclude Boccioletti.
PG/Agipro