ROMA – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il recepimento degli articoli 11,12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel testo, tra i soggetti obbligati che devono procedere ad un’adeguata verifica del cliente con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti alla propria attività, rientrano anche i prestatori di servizi di gioco.
In generale, ai soggetti incaricati viene ricordato l’obbligo di procedere all’adeguata verifica del cliente quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione. Di conseguenza, quindi, i soggetti obbligati devono adottare le necessarie misure di verifica della clientela, proporzionali all’entità dei rischi rilevati, e devono dimostrare alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate.
AB/Agipro
Foto Credits Flickr Jon S CC BY 2.0
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