ROMA - Tra i «fattori di rischio elevato» previsti dal decreto antiriciclaggio figurano le attività economiche «caratterizzate da elevato utilizzo di contante», come «il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse». È quanto si legge nel documento recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", pubblicato dalla Banca d'Italia, che «stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l’adeguata verifica».
Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, «alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela e agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali». I destinatari «si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020».
MSC/Agipro