ROMA - I bookmaker esteri, anche se privi di concessione, sono tenuti a versare l'imposta unica sulle scommesse. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza che accoglie il ricorso dell'Agenzia Dogane e Monopoli. L'Amministrazione aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria del Lazio, relativa a un avviso di accertamento per un bookmaker internazionale relativo al mancato versamento dell'imposta per operazioni effettuate nel 2007 e nel 2008. La Ctr aveva ritenuto «insussistente l'obbligazione principale in capo al bookmaker». Secondo la Quinta sezione civile, tuttavia, «La Ctr ha commesso errore di diritto», con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione per un nuovo giudizio. I giudici supremi hanno bocciato la linea difensiva del bookmaker, che aveva sottolineato la «natura sanzionatoria» della norma inserita nella legge di stabilità 2011, che aveva stabilito l'obbligo di versare l'imposta unica anche per i bookmaker senza concessione. Una finalità afflittiva, che, secondo la Cassazione, «è del tutto assente». Il fatto che alla società, priva di concessione, sia stata riconosciuta «la natura non illecita dell'attività» non implica la possibilità di sottrarsi all'imposta unica, «anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta». L'applicazione della norma esclude anche la «questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento». Il bookmaker in questione, avendo realizzato in Italia la gestione delle scommesse attraverso i proprio centri, «ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo».
LL/Agipro