ROMA - I bookmaker esteri – e non i gestori dei centri - sono tenuti a versare il prelievo sulle scommesse dovuto fino al 2010, tuttavia le società non devono pagare le sanzioni relative allo stesso periodo. È quanto emerge nella nuova ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata questa mattina, sui ricorsi presentati da un operatore internazionale sul pagamento dell'imposta unica. La Corte ricorda quanto previsto dalla legge di stabilità 2011, che aveva stabilito l'obbligo di versare l'imposta unica «anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio». La stessa norma aveva esplicitato «l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione al versamento del tributo». Prima di quell'anno, però, non è possibile procedere alla traslazione dell'imposta sui ricevitori, visto il quadro precedente alla legge di stabilità 2011: «L'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata» sulla base di quel contesto. Ne consegue quindi «che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione». In ogni caso, spiegano i giudici, fino alla legge di stabilità del 2011 sussisteva «una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia senza concessione», fattispecie che rientra tra le cause di non punibilità previste dal decreto legislativo del 1997 in materia di sanzioni amministrative. Nel caso specifico, parte del ricorso era stato presentato contro l'avviso di accertamento della Commissione tributaria del Lazio relativo al 2008, un punto quindi cassato dai giudici supremi.
LL/Agipro
Agenzie estere, Cassazione: fino al 2010 solo i bookmaker tenuti a versare l'imposta, ma stop alle sanzioni