ROMA - Il Tar del Piemonte ha confermato la decisione della Questura di Asti, che si era opposta al rilascio di una licenza per la raccolta delle scommesse per un locale a Canelli (AT), già adibito a bar/tabaccheria con sala Vlt. Secondo la Questura, infatti, la raccolta delle scommesse sarebbe stata considerata una "nuova apertura" di attività, in contrasto con la legge regionale piemontese del 2021 sulle distanze dai luoghi sensibili. L'esercizio si trova infatti a soli 38 metri da uno sportello Atm. Respinto, quindi, il ricorso del gestore del locale, secondo cui non era corretto parlare di "nuova apertura", poiché il punto gioco era già stato autorizzato.
Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, la documentazione fornita dal ricorrente dimostrava che l'attività sarebbe stata trasformata in modo sostanziale, ponendo nettamente in secondo piano la funzione di bar/tabacchi. Il passaggio da punto di gioco a vera e propria sala scommesse dedicata rientra quindi nei casi di "nuova apertura" previsti dalla legge regionale del Piemonte. La sentenza evidenzia che è sufficiente anche l'installazione di un singolo apparecchio per parlare di "nuova apertura".
Il Tar Piemonte ha infine respinto l'interpretazione di una presunta violazione della libertà di iniziativa economica: l'assenza della licenza per la raccolta delle scommesse non impedisce la prosecuzione delle attività già avviate e autorizzate.
DVA/Agipro
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