ROMA - Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi presentati da due concessionari del Bingo contro la proroga tecnica onerosa delle concessioni per il biennio 2025-2026, annullando di conseguenza la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10 gennaio 2025 che ne dava attuazione.
Le due sentenze riguardano il regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che aveva prorogato le concessioni Bingo fino al 31 dicembre 2026 prevedendo il pagamento di 108mila euro annui per ciascuna concessione. La proroga contestata imponeva a ciascun operatore il versamento dell’importo in quattro rate da 54 mila euro ciascuna, da corrispondere entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno.
Secondo il Tar, però, tale misura risulta incompatibile con il diritto dell’Unione europea. Nelle motivazioni, i giudici richiamano la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 marzo 2025 relativa alla direttiva 2014/23/UE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”). In particolare, il Tribunale Amministrativo afferma che “La proroga è illegittima, in quanto non ricompresa tra ipotesi per le quali l’art. 43 della direttiva 23/2014/UE autorizza la modifica postuma della concessione”. In sostanza, come precisa il Tar, sarebbe stato necessario indire una nuova gara pubblica, poiché la proroga modifica in modo sostanziale il rapporto concessorio.
FRP/Agipro
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