ROMA - «L’articolo 56 del Trattato UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati stabiliti i tale stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse». E’ la sentenza appena pronunciata in Lussemburgo della Corte di Giustizia Europea in materia di imposta unica a carico di agenzie di scommesse e di bookmaker che operano in Italia senza concessione. Di fatto, i giudici ritengono legittima la normativa italiana, almeno per gli anni fino al 2015. La Corte ha invece considerato irricevibile il quesito sulla norma che stabilisce come base imponibile per le imposte a carico dei centri esteri il triplo della raccolta media provinciale registrata dalle agenzia concessionarie.
NT/Agipro
Corte Ue, legittima imposta scommesse su agenzie estere: “Nessuna violazione del Trattato"