ROMA - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) chiedeva chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza del 2025 che aveva dichiarato incompatibile con il diritto europeo il regime di proroga delle concessioni Bingo. La decisione conferma che spetta ad Adm individuare l’indennità di occupazione dovuta dai concessionari e dare seguito agli obblighi già indicati dal giudice amministrativo, compresa l’indizione delle nuove gare.
La decisione si inserisce nel lungo contenzioso che vede contrapposti numerosi concessionari del gioco del Bingo (alcuni dei quali difesi dagli avvocati Luca Giacobbe e Alessandro Dagnino) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che il giudice può intervenire ”solo per precisare le modalità di esecuzione della sentenza in presenza di un'obiettiva incertezza circa la sua portata” e che tale rimedio “non può trasformarsi in un'azione di accertamento preventivo della legittimità della futura azione amministrativa né in uno strumento per modificare o integrare le statuizioni da eseguire”. Per questo motivo il Collegio ha dichiarato inammissibili le richieste con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli domandava indicazioni sulla concreta struttura dell’indennità, sui criteri di graduazione e sull’eventuale introduzione di soglie minime o massime, ritenendo che tali aspetti rientrino nella discrezionalità amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha invece fornito un chiarimento sul concetto di “fatturato”, elemento che la sentenza del 2025 aveva individuato quale parametro per la rideterminazione dell’indennità. Secondo i giudici, per fatturato deve intendersi “il valore complessivo delle cartelle che il concessionario acquista presso gli uffici di Adm e successivamente vende per il gioco in sala”, ossia la raccolta derivante dalla vendita delle cartelle Bingo.
La decisione conferma, inoltre, che gli effetti conformativi della sentenza del 2025 valgono soltanto tra le parti del giudizio, mentre l’annullamento degli atti impugnati produce effetti generali. Il Collegio ha tuttavia precisato che resta “salva la possibilità per l’amministrazione di estendere spontaneamente ultra partes la portata di tali effetti conformativi per ragioni di parità di trattamento di tutti i concessionari”.
La nuova decisione rimette la questione nelle mani dell’Agenzia. Adm ha finora fissato, in via provvisoria, un’indennità mensile di 2.800 euro, ma deve ancora adottare il provvedimento definitivo e avviare le procedure di gara richieste sia dalla giurisprudenza nazionale sia dai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

FRP/Agipro

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